Fachbeitrag 27.06.2012

IL CONTRATTO INTERNAZIONALE DI CONCESSIONE DI VENDITA


Premessa

Dopo aver esposto in modo esaustivo la disciplina giuridica relativa al contratto di concessione di vendita in Italia, i cui miei suggerimenti e proposte di clausole contrattuali potrebbero essere utilizzate anche in sede di elaborazione del contratto internazionale di concessione di vendita, ovviamente, con la dovuta attenzione e accuratezza, mi limiterò in questa sede solo a dare qualche spunto pratico e ad evidenziare alcuni aspetti critici che possono tornare utili agli imprenditori prima di sottoscrivere un contratto internazionale di concessione di vendita.

 

Nozione di concessione di vendita

E’ doveroso precisare che la definizione di concessione di vendita internazionale data dal Regolamento CE del 1999, che è poi l’unica definizione legislativa del contratto di distribuzione in chiave internazionale, non è conosciuta da tutti i paesi della terra. Basti pensare che la legge belga contiene una propria definizione dell’istituto giuridico della concessione di vendita, mentre in alcuni paesi islamici (ad esempio, Arabia Saudita, Egitto, Indonesia, Libano, Pakistan, ecc.) il contratto di distribuzione (chiamato “agency”) è oggetto della stessa disciplina del contratto di agenzia, volta a tutelare l’esclusiva del distributore locale.

Sulla base di predetta precisazione, è pacifico che prima di instaurare un rapporto commerciale nella forma di una concessione di vendita con un partner egiziano, sia assolutamente doveroso avvalersi della esperienza e consulenza di un esperto di contratti internazionali di distribuzione che possa tutelare al meglio gli interessi del proprio assistito italiano. Stipulando un contratto di concessione di vendita con il partner egiziano ci si troverebbe magari a dover corrispondere al momento della scioglimento del rapporto contrattuale un indennità di fine rapporto tipica e dovuta nei contratti di agenzia e non nei contratti di concessione di vendita regolati dalla legge italiana.

Negli altri paesi del mondo, compresa l’Italia, non esiste una disciplina legale specifica della concessione di vendita. Esiste però una giurisprudenza che tutela il concessionario/distributore, facendo, in vario modo, riferimento ad una prassi contrattuale interna ed internazionale.

 

La legge applicabile al Contratto

La legge applicabile al contratto internazionale di concessione di vendita, in assenza di scelta delle parti, è determinata nei paesi della Comunità europea dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Senza entrare nel merito di predetta Convenzione mi preme sottolineare un unico criterio essenziale secondo il quale, in assenza della scelta della legge, si applica la legge che presenta il collegamento più stretto con il contratto; si presume che tale legge sia la legge del Paese ove, al momento della conclusione del contratto, ha la sede, la residenza abituale la parte che fornisce la prestazione caratteristica del rapporto: nel caso di un contratto internazionale di concessione di vendita si dovrebbe trattare della legge del paese del concessionario. A tal proposito è intervenuta recentemente la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. un.. 11.06.2001, n. 7860) la quale ha stabilito che nei contratti di distribuzione commerciale, – tra cui rientra anche il contratto di concessione di vendita -, la prestazione caratteristica va identificata nella fornitura dei prodotti, da cui dipende la successiva attività di distribuzione e, quindi, nel luogo in cui ha sede la società concedente con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

CONSIGLIO: si suggerisce, nonostante la liberà di forma, di concludere il contratto per iscritto indicando espressamente la legge che dovrà trovare applicazione.

La scelta della legge diventa molto utile e fondamentale se teniamo in considerazione che la legislazione in materia di concessione di vendita varia da Paese a Paese. Basti pensare che i giudici tedeschi potrebbero riconoscere al concessionario la indennità di fine rapporto previsto e dovuta in caso di agenzia. Mentre il nostro ordinamento giuridico non prevede alcuna sorta di indennità a favore del concessionario all’atto di cessazione del rapporto contrattuale, in Germania (come anche in Spagna) al contratto di concessione di vendita si applicano in via analogica talvolta le norme in materia di indennità per cessazione del rapporto di agenzia. Più specificamente, i giudici tedeschi applicano tali regole, in occasione di un recesso ingiustificato, quando riscontrino una integrazione tra l’attività del preponente (concedente) e l’attività del concessionario.

I giudici francesi, ad esempio, non riconoscono al concessionario alcuna indennità.

Ecco che sulla base di predetti brevi considerazioni la scelta della legge diventa fondamentale per l’una o l’altra parte contrattuale (concedente – concessionario).  

Risoluzione delle controversie

Anche se la clausola relativa alla risoluzione di eventuali controversie la troviamo quasi sempre alla fine del testo contrattuale, dandole magari poca importanza, corre l’obbligo di rammentare che predetta clausola è di grossa rilevanza nella predisposizione di un contratto internazionale di concessione di vendita.

Quante volte l’imprenditore deve affrontare controversie interminabili, costosissime per le spese di procedura da sostenere per poi trovarsi magari in mano una sentenza sfavorevole.

Per questo motivo è necessario valutare bene quale strumento per la risoluzione delle controversie prevedere nel contratto.

L’imprenditore si chiederà: mi conviene più fare ricorso alla magistratura ordinaria (Tribunale) o scegliere uno strumento alternativo quale il ricorso alla procedura arbitrale?

Spesso taluno strumento di risoluzione delle controversie può essere più utile ed efficace dell’altro.

Certamente il ricorso alla figura dell’arbitrato, sia ad hoc sia amministrato, è particolarmente consigliato per controversie con un valore di causa elevato (non meno di € 100.000,00) e per controversie sorte tra parti appartenenti a stati diversi (c.d. “arbitrati internazionali”). In questi casi il ricorso al giudice statale risulterebbe poco opportuno per i tempi lunghi di una causa in Italia, per i costi (proprio a causa della lungaggine della causa) e per le difficoltà di far eseguire e riconoscere una sentenza in un paese extra-CE. In alcuni paesi della Unione Europea, tra cui Germania, Francia, Inghilterra, il ricorso alla giurisdizione ordinaria per i tempi e la qualità non è sempre da escludere, anzi a volte opportuno a seconda comunque del singolo caso concreto.

La giurisdizione italiana in una controversia internazionale potrebbe essere invece scelta benissimo in chiave difensiva, quando cioè, per le più svariate ragioni, si teme che sia l’altra parte ad iniziare una causa e si voglia così sfruttare in pieno i tempi lunghi della giustizia italiana.

Aspetti favorevoli nella scelta della procedura di arbitrato, pertanto, sono:

  • rapidità ed efficienza della procedura di arbitrato;
  • riservatezza (meno nell’arbitrato amministrato);
  • autorità e vigilanza sulla procedura delle istituzioni arbitrali;
  • facile riconoscimento ed esecuzione dei lodi in altri paesi;
  • competenza e professionalità degli arbitri;
  • possibilità di iniziare una procedura di arbitrato in qualsiasi paese del mondo ed in qualsiasi lingua.

 

Concludendo, si potrà sostenere che la scelta di uno strumento di risoluzione delle controversie piuttosto che un altro dovrà essere sempre valutato caso per caso e a seconda della strategia processuale (di difesa o d’attacco) che si voglia applicare.

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Autor

Rechtsanwalt
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