Fachbeitrag 27.06.2012

IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA


Il contratto di concessione di vendita (il “Contratto”) rientra nella categoria dei contratti di distribuzione. Tale Contratto è destinato a regolare i rapporti tra imprenditori (denominati tecnicamente concedente e concessionario), che professionalmente si dedicano alla produzione e/o al commercio di beni sul territorio nazionale e internazionale.

Il concedente può essere produttore o a sua volta acquirente, un commerciante (acquistando ad esempio il prodotto da terzi), ma comunque desideroso di creare un mercato di sbocco per i propri prodotti mediante l’opera di un concessionario che assuma a certe condizioni i rischio insito nell’acquisto di determinati quantitativi di merce, con l’ulteriore onere (eventuale) di raggiungere dei minimi di vendita.

 

La Concessione di Vendita è un contratto di distribuzione commerciale, mediante il quale il concedente realizza l’obiettivo di ridurre i costi relativi alla distribuzione dei prodotti, trasferendoli sul concessionario, mantenendo al tempo stesso, grazie all’articolazione degli obblighi del rivenditore, il potere di determinare la propria politica commerciale; da parte sua il concessionario sfrutta la notorietà del marchio esposto accanto alla sua insegna, gode sovente di un diritto di esclusiva, ed è in grado di quantificare preventivamente l’entità degli obblighi assunto verso il concedente.

In ogni caso le caratteristiche fondamentali e tipiche di una concessione di vendita sono

  • la stabilità dell’incarico;
  • un agire del concessionario in nome e per conto proprio, quindi a proprio rischio esclusivo;
  • l’obbligo del concedente di non inaridire la fonte di approvvigionamento del concessionario.

Quanto alla natura giuridica del contratto di concessione questa è tuttora aperta, anche se una recente pronuncia giurisprudenziale (Cass. Civ., sez. II, 22.02.1999, n. 1469) ha stabilito che il contratto di concessione presenta degli elementi di similitudine con il modello contrattuale della somministrazione, per quanto attiene alla sua funzione di scambio, e con il modello contrattuale del mandato in considerazione del rapporto di fiducia e di collaborazione che lega le parti contrattuali. La concessione di vendita – si legge nella motivazione della predetta sentenza – si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione. Il contratto determina il sorgere di un rapporto riconducibile al profilo dello scambio e della collaborazione: i due momenti, pur distinguibili, sono comunque strettamente intrecciati e si pongono l’uno in funzione dell’altro.

 

Ciò posto è doveroso segnalare che il Contratto presenta numerose similitudini e affinità con altri contratti (agenzia, franchising, commissione, ecc.) dal quale deve essere ben distinto.

La concessione di vendita si differenzia dal contratto di agenzia in quanto in quest’ultima figura contrattuale l’agente si limita a promuovere la conclusione dei contratti, che verranno poi effettivamente conclusi dal preponente.

Nel contratto di commissione, invece, il commissionario agisce in nome proprio, ma per conto altrui (del committente), rischiando soltanto la provvigione.

Nel contratto estimatorio i beni invenduti vengono restituiti al produttore, ed è esclusa qualunque responsabilità del rivenditore per le mancate vendite, il cui rischio, pertanto è integralmente a carico del produttore.

Nel franchising di distribuzione l’integrazione dell’affiliato nella rete distributiva dell’affiliante è più intensa, prevedendosi l’utilizzo dei segni distintivi di quest’ultimo.

 

Forma del Contratto

Non è richiesto nessun requisito di forma. Tuttavia le esigenze pratiche ne impongono la redazione per iscritto.

In particolare, andranno sempre approvate espressamente per iscritto le c.d. clausole vessatorie, tra le quali vale la pena di ricordare:

a)      l’obbligo di non concorrenza;

b)     previsione, nelle condizioni di vendita, della corresponsione di interessi in misura superiore al tasso legale per il caso di mancato o ritardato pagamento delle forniture;

c)      clausola risolutiva espressa;

d)     clausola di recesso;

e)      clausola compromissoria (arbitrato).

 

Fatte queste brevi osservazioni di carattere generale, cercherò di ricostruire, in maniera sintetica, la disciplina relativa agli obblighi in capo a concedente e concessionario e ad alcune clausole maggiormente utilizzate nei contratti di concessione di vendita.

 

1. Con riferimento alle obbligazioni del concessionario si segnala quanto segue:

a) Obbligo di promuovere le vendite: l’obbligo di promuovere le vendite costituisce l’obbligazione caratteristica della concessione di vendita. In termini generali, l’obbligazione del concessionario consiste nell’acquisto e successiva rivendita, a nome proprio e per conto proprio, dei beni specificati nel contratto.

NOTA BENE: specificare in modo dettagliato i beni/prodotti oggetto della concessione di vendita in appositi allegati al contratto al fine di evitare eventuali controversie (in materia di clienti direzionali).

b) Obbligo di rivendita a prezzo imposto: il contratto può contenere una clausola che imponga al concessionario di vendere alla clientela finale rispettando un determinato prezzo.

ATTENZIONE: Tale clausola è ritenuta valida, a condizione che rispetti i limiti dettati dall’art. 1379 c.c. (divieto di alienazione), vale a dire che non ecceda i limiti di durata del contratto di concessione, che risponda ad un apprezzabile interesse di una delle parti e che non restringa, impedisca o falsi in maniera consistente l’andamento della concorrenza.

c) Rispetto dell’esclusiva: il Contratto può contenere una clausola di esclusiva a favore del concedente; in tal caso il concessionario è tenuto a non vendere nella zona prodotti concorrenti, né a produrre in proprio per la vendita; o a favore del concessionario: nel qual caso il concedente si obbliga a non concedere a terzi, per la medesima zona, la rivendita dei prodotti oggetto del contratto. Peraltro, alla clausola di esclusiva non si applica l’art. 2596 cod. civ., il quale regola in maniera rigorosa i patti limitativi della concorrenza (forma, durata, spazio territoriale e oggetto). L’esclusività del rapporto deve comunque sempre essere compatibile con la normativa comunitaria e nazionale applicabile a tutela della concorrenza. Infatti la stipulazione di una clausola di esclusiva può rivelarsi anticoncorrenziale quando sul mercato risultasse difficile la reperibilità del medesimo prodotto proveniente da altri produttori.

 

Spesso sono posti a carico del concessionario ulteriori obblighi come il raggiungimento, da parte della stesso, di un d) mimino garantito d’acquisto, o come e) lo svolgimento dell’attività di pubblicità (e delle relative spese) nell’ambito della zona.

La clausola sul minimo garantito di acquisto contiene l’obbligo del concessionario ad acquistare quantitativi minimi di prodotti (espressi in forma di quantitativi fisici ovvero, più frequentemente, in termini di fatturato minimo di acquisti) nell’arco di periodi predeterminati (ad esempio annuali). Tale clausola è frequentemente collegata, almeno concettualmente, al diritto di esclusiva che può essere attribuito al concessionario nel territorio allo stesso assegnato. Infatti, il diritto di esclusiva eventualmente attribuito al concessionario comporta la rinuncia da parte del fabbricante a nominare altri concessionari nel territorio, rinuncia che trova un bilanciamento nella certezza che dal territorio medesimo il fabbricante/concedente ricaverà un certo volume di fatturato, anche se in ipotesi il concessionario non fosse poi in grado di rivendere i quantitativi acquistati presso il concedente.

Il mancato raggiungimento del minimo garantito viene solitamente previsto come giusta causa di risoluzione del contratto da parte del Concedente.

Al concessionario possono essere imposti altri obblighi quali f) quello di mantenere presso il punto vendita una collezione completa o comunque un adeguato assortimento di prodotti o di scorte e g) quello di garantire successivamente alla vendita una adeguata assistenza tecnica ai clienti, oppure la sostituzione dei prodotti difettosi.

Questi sono a mio avviso gli obblighi principali che dovrebbero essere posti a carico di ogni concessionario. Ve ne possono essere molti altri (istituire una rete di vendita, dove i prodotti vengano venduti solo in negozi aventi determinate caratteristiche, ecc).

 

2. Con riferimento alle obbligazioni del concedente si segnala quanto segue:

a) obbligo di esclusiva a favore del concessionario attraverso il quale al concedente è fatto divieto di distribuire, in una determinata zona, i prodotti avvalendosi di un altro rivenditore. Tale diritto di esclusiva deve però essere espressamente previsto nel Contratto;

b) obbligo di fornire i prodotti: il concedente deve dare corso agli ordini ricevuti dal concessionario. Se non sussiste l’obbligo di fornire il distributore, il concedente non sarà tenuto ad evadere le singole richieste, ma un rifiuto ingiustificato potrebbe contrastare con l’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede. In ogni caso deve essere esclusa qualsiasi responsabilità del concessionario per non avere promosso le vendite quando il concedente abbia omesso di fornire tempestivamente i prodotti ordinati dal concessionario. Nel caso di inadempimento di lieve entità da parte del concessionario si ritiene che il concedente possa interrompere le forniture dando un congruo preavviso (art. 1565 cod. civ.).

c) obbligo di garantire la qualità dei prodotti: la garanzia da parte del concedente sui prodotti forniti al concessionario è questione di notevole rilevanza, soprattutto dal momento che il concessionario procede a rivendere i prodotti ad altri soggetti, che possono essere altri anelli della catena distributiva ovvero utilizzatori finali, i quali pretenderanno una garanzia. E’ quindi di vitale importanza disciplinare con chiarezza i termini della garanzia offerta dal fabbricante/concedente al concessionario, soprattutto se si tratta di beni di consumo.

Infatti con Decreto Legislativo del 1° febbraio 2002, attuativo della Direttiva 199/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, sono stati inseriti nuovi articoli nel codice civile (dal 1519 bis al 1519 nonies).

Di particolare interesse il diritto di regresso (previsto dall’art. 1519 quinquies) riconosciuto, salvo patto contrario, al venditore finale nei confronti del produttore o di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva per difetti di conformità del prodotto imputabili a tali soggetti e di cui il venditore debba rispondere nei confronti del consumatore.

d) obbligo di assistere il concessionario nella sua attività di promozione, inviandogli materiale pubblicitario o illustrativo dei prodotti, finanziando il concessionario nella realizzazione di eventi promozionali e/o di campagne pubblicitarie o informando il concessionario riguardo alle proprie strategie di vendita.

 

Prezzo consigliato

Vi è la possibilità per il concedente di consigliare al concessionario quale prezzo di vendita applicare, sia indicando un prezzo raccomandato di rivendita ovvero indicando una banda di prezzo con limiti massimi e minimi, attribuendo al concessionario un più o meno limitato margine di discrezionalità

 

Uso del Marchio

E’ consigliabile inserire nel Contratto una clausola che preveda il diritto/dovere del concessionario di utilizzare i marchi e i diritti di proprietà industriale del concedente solo ed esclusivamente in relazione alla esecuzione del Contratto, il dovere del concessionario di aiutare il concedente nella difesa del marchio nei confronti di terzi imitatori sulla zona assegnata ed il divieto per il concessionario di registrare a proprio nome marchi di proprietà del concedente/fabbricante. La previsione di tale divieto è divenuta usuale soprattutto a seguito di gravi episodi ed abusi, verificatisi in passato, da parte di concessionari. Esiste infatti il rischio che il concessionario provveda a registrare marchi di pertinenza del fabbricante non solo per la categoria merceologica cui appartengono i prodotti oggetto del contratto di concessione di vendita, ma anche per altri prodotti, appartenenti a diverse categorie merceologiche, contigue o meno a quella cui appartengono i prodotti contrattuali.

 

Durata e Risoluzione del Contratto

Nel caso in cui il contratto di concessione sia a tempo determinato le parti non possono recedere, salva la diversa regolamentazione pattizia del rapporto, ma solo risolvere il contratto nel caso in cui si verifichi un inadempimento tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 cod. civ.). Una volta scaduto il contratto a tempo determinato, questo si scioglie a meno che non venga rinnovato; è comunque da escludersi che il concessionario possa invocare un risarcimento del danno ove non intervenga il rinnovo del rapporto.

Nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato le parti possono sempre recedere dando un congruo preavviso. In caso di mancato preavviso il recesso è efficace, salvo il risarcimento del danno.

 

Nella pratica contrattuale, tanto con riferimento ai contratti a tempo indeterminato quanto in relazione ai contratti a tempo determinato, viene spesso inserita una clausola risolutiva espressa; ciò significa che al verificarsi dell’inadempimento di una delle parti ad una o più delle sue obbligazioni, l’altra parte può chiedere lo scioglimento immediato del contratto.

ATTENZIONE: Per la validità della clausola è necessario che essa individui specificamente le obbligazioni al cui inadempimento consegue la risoluzione del contratto. La clausola che sancisse la risoluzione nell’ipotesi generica di “inadempimento di una delle parti contrattuali alle sue obbligazioni” non sarebbe valida ed efficace.

 

Patto di non Concorrenza 

Ultimo aspetto da trattare sinteticamente con riferimento alla figura contrattuale del contratto di concessione di vendita è il patto di non concorrenza. Tale patto ha la funzione di regolare l’attività del concessionario per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, il quale dovrà essere redatto tenendo conto unicamente del dettato dell’art. 2596 cod. civ. (forma, durata, spazio territoriale e oggetto). Nel caso in cui non venga stipulato un patto di non concorrenza si ritiene che il concessionario possa liberamente vendere i prodotti ancora in suo possesso, purché tale attività non sia svolta in modo da ingenerare nel pubblico l’erronea convinzione circa la persistenza di un rapporto di concessione. In caso contrario la condotta del concessionario potrà dare luogo ad un illecito concorrenziale sanzionato dall’art. 2598, comma 1 e 2.

NOTA BENE: è suggeribile una disciplina contrattuale dello smaltimento dei prodotti ancora in possesso del concessionario all’atto della risoluzione del contratto.

In conclusione mi sembra doveroso sottolineare l’importanza, in sede di redazione del testo contrattuale, di individuare con la maggior precisione e attenzione possibile gli aspetti peculiari dello specifico contratto di concessione in esame per evitare di prevedere delle clausole contrattuali in contrasto con la normativa nazionale applicabile o che non trovano alcuno riscontro positivo in un paese straniero.

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Autor

Rechtsanwalt
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