Fachbeitrag 02.07.2012

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE


La vendita internazionale è certamente il contratto maggiormente utilizzato nel commercio internazionale, anche perché generalmente legata ad una serie di contratti ed operazioni ad essa strumentali (ad esempio agenzia, spedizione, trasporto, distribuzione, ecc).

La Convenzione di Vienna del 1980 (di seguito la “Convenzione”), ratificata dall’Italia con legge n. 765/1985, si applica esclusivamente ai contratti di vendita di beni mobili tra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi. Le parti hanno comunque la facoltà di escludere espressamente la Convenzione mediante apposita pattuizione nel contratto, oppure derogare a singole sue disposizioni o modificarne gli effetti.

La Convenzione regola esclusivamente la formazione, la conclusione del contratto di vendita ed i diritti ed gli obblighi del venditore e del compratore che sorgono da tale contratto. In particolare, essa non copre una serie di problematiche più generali, come ad esempio, la validità del contratto o di singole sue clausole o degli usi, degli effetti che dal contratto possono derivare sulla proprietà dei beni venduti, la disciplina della penale, ecc. per le quali, in assenza di legge prescelta, si deve fare ricorso alle norme di diritto internazionale privato.

Ritengo che non sia questa la sede dove dilungarmi ulteriormente o teorizzare sul contratto di vendita internazionale, specialmente dopo aver dato una esaustiva infarinatura in relazione al contratto di vendita domestico. Il taglio di questa relazione deve essere molto pratico in modo da dare a tutti gli imprenditori impegnati nel commercio internazionale uno strumento utile per prevenire o almeno limitare problemi, controversie, spese e danni.

Corre l’obbligo di dire che spesso capita di concludere un contratto di vendita internazionale senza saperlo o addirittura senza volerlo o un contratto che spesso si sa di averlo concluso, ma non si sa esattamente dove e quando. Capire come si perfeziona un contratto significa capire e realizzare anche dove e quando questo contratto venga perfezionato.

La risposta a tali quesiti è molto importante da un punto di vista squisitamente giuridico: infatti, da essa può dipendere la determinazione della legge applicabile e del foro competente. E’ evidente che quando il contratto di vendita internazionale si è perfezionata non è più possibile fare retromarcia e questo non può più essere cambiato unilateralmente.

L’art. 14 della Convenzione stabilisce che la proposta costituisce una vera e propria proposta contrattuale solo se

  • è rivolta ad uno o più soggetti determinati;
  • contiene particolari del contratto che la rendano ben definita, cioè contenente quantità dei beni e prezzo;
  • indica la volontà di obbligarsi in caso di accettazione.

In sostanza, la proposta produce effetto quando giunge al destinatario. La proposta, in generale, potrà essere però sempre revocata, finché il contratto non è concluso, a condizione che la revoca giunga al destinatario prima che questi abbia inviato l’accettazione.

ATTENZIONE: una accettazione ad una proposta che contiene aggiunte, limitazioni o altre modificazioni (salvo che queste non alterino in maniera sostanziale i termini della proposta), quindi non conforme alla proposta, è un rifiuto della proposta e vale come controproposta. Conseguenza: il contratto non si è perfezionato tra le parti.

Quando si conclude il contratto di vendita internazionale?

La risposta al quesito viene data dall’art. 23 della Convenzione secondo il quale “il contratto è concluso nel momento in cui l’accettazione di una proposta produce effetto in conformità alle disposizioni della presente Convenzione”. L’accettazione di una proposta produce i suoi effetti “nel momento in cui l’indicazione del consenso giunge al proponente” (ex art. 18 Convenzione).

Tutto questo significa che il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto l’ordine (acquirente) riceve la conferma d’ordine; o chi ha fatto un’offerta (venditore), riceve l’ordine.

Se però, l’accettazione è data implicitamente con la spedizione dei beni o con il pagamento del prezzo, essa produce effetto al momento in cui l’atto è compiuto.

La forma è libera: a voce, per telefono, telefax, telex, telegramma, lettera normale, e-mail. In qualsiasi modo può essere concluso un contratto di vendita internazionale di beni mobili, tranne con il silenzio e l’inerzia. Silenzio e inerzia, di per sé, non equivalgono ad una accettazione.

NOTA BENE: anche se non è prescritta una particolare forma per perfezionare un contratto di vendita internazionale è comunque consigliabile concluderlo sempre in forma scritta, salvi i casi di relazioni commerciali abituali e iniziate da tempo.

Un contratto scritto, se redatto in modo chiaro e corretto, non impegna più di un contratto non scritto e non preoccupa l’interlocutore in buona fede.

Nei casi più semplici, lo scambio di ordine con conferma, oppure di offerta con ordine, è sufficiente per perfezionare il contratto scritto.

ATTENZIONE: un contratto esiste anche se non risulta niente di scritto, esiste per facta concludentia e produce effetti vincolanti tra le parti. Sembra una cosa banale, ma non lo è.

Come si può meglio operare da un punto di visto pratico?

Se si tratta di contratti complessi e complicati che richiedono una serie di trattative, è regola aurea farsi assistere dal proprio avvocato e procedere solo su sua espressa indicazione. Quante volte arrivano da me in studio clienti con contratti ormai sottoscritti con richiesta di esaminarli e dire cosa ne penso. Ritengo che le decisioni affrettate e mal ponderate sono sempre controproducenti e spesso sfociano in liti giudiziarie facilmente evitabili dietro parere di un legale esperto in materia.

La via più semplice, comoda e meno costosa è certamente l’utilizzo di contratti standard. E’ inutile dire che i contratti standard sono un’arma a doppio taglio, una mina vagante che può scoppiare in ogni momento sotto i piedi. Spesso vengono usati nel commercio internazionale persino contratti standard per uso domestico.

ATTENZIONE: una clausola contrattuale può essere valida in Italia, in Germania, ma non valida in Brasile perché – ad esempio – contrario a norme di ordine pubblico di quel paese.

NOTA BENE: evitate di utilizzare contratti standard! Il tempo ed il denaro risparmiato potrebbe ritorcersi contro l’imprenditore in caso di una controversia internazionale certamente costosissima e di durata incerta.

Condizioni generali di vendita e di acquisto

La Convenzione non tratta specificamente le predette condizioni che invece trovano una propria disciplina nel codice civile italiano (art. 1341 c.c.).

Resta inteso che la predetta norma si applica esclusivamente nel caso in cui le parti abbiano scelto di regolare il loro rapporto contrattuale secondo la legge italiana; ovviante non si fa ricorso a predetta disposizione normativa in caso si applichi una legge straniera.

L’art. 1341 c.c. statuisce che le condizioni generali di contratto sono efficaci se al momento della conclusione del contratto, la controparte le conosceva o avrebbe dovuto normalmente conoscerle.

La norma è chiara: le condizioni generali fatte avere alla controparte in un momento successivo alla conclusione del contratto, non sono efficaci, cioè non trovano applicazione al contratto, in parole povere, non valgono nulla.

Facciamo un esempio pratico: la società italiana Alfa utilizza nella gestione dei propri affari internazionali delle ottime condizioni generali di vendita predisposte dal proprio legale di fiducia che però sono apposte a tergo della rispettiva fattura; conclude un ottimo affare con la società Beta tedesca e fa valere nei confronti della stessa alcune clausole inserite nelle predette condizioni. Beta eccepisce la validità ed efficacia di predette clausole. Chi ha ragione? Certamente Beta, in quanto le condizioni di vendita apposte e stampate sul retro della fattura non sortiscono alcuna efficacia nei confronti di Beta, perché, quando la fattura perviene all’acquirente, il contatto si è già perfezionato.

CONSIGLIO: stampare le proprie condizioni generali di vendita sul retro della conferma d’ordine o, se d’acquisto, sul retro dell’offerta, oppure in allegato a questi documenti.

Altro esempio concreto in merito alla problematica di accettazione difforme o parzialmente difforme.

Una società di Bolzano invia un’offerta di vendita a una società austriaca allegando anche le proprie condizioni generali di vendita dove, tra l’altro, si stabilisce che il rapporto contrattuale verrà regolato dalla legge italiana.

La società austriaca riceve l’offerta ed trasmette alla società bolzanina un ordine d’acquisto, allegandovi le proprie condizioni generali di acquisto.

Domanda: quali condizioni trovano applicazione al contratto, quelle di vendita o quelle di acquisto?

La risposta è contenuta nell’art. 19 della Convenzione secondo il quale l’accettazione che contiene elementi diversi dalla proposta non è una vera accettazione, bensì una altra proposta che deve, nel caso, essere a sua volta accettata.

Posto che, se il venditore resta in silenzio o inerte non si conclude il contratto, la società di Bolzano dovrà stare particolarmente attenta a non dare seguito al contratto, ossia iniziare l’esecuzione del contratto (ad es. con la spedizione della merce). Altrimenti il contratto si considererà concluso e si applicheranno le condizioni generali della controparte.

Quindi, qualora vengano ricevute condizioni generali della controparte, occorre valutarle attentamente per verificare se esse hanno o non hanno valore di controproposta.

Se lo hanno, bisogna desistere assolutamente dall’iniziare l’esecuzione, e cercare di far ritirare alla controparte le sue condizioni generali o rinegoziare il contratto di vendita internazionale.

Forma del Contratto

Non è richiesto che il contratto di vendita internazionale di beni mobili sia concluso o provato per iscritto, ed esso non è soggetto ad alcun altro requisito di forma. Quindi può essere tranquillamente provato con ogni mezzo, anche mediante testimoni.

Passaggio del rischio

In generale il rischio passa al compratore quando questi prende in consegna i beni, o, se non lo fa in tempo debito, dal momento in cui i beni sono messi a sua disposizione; il compratore si rende inadempiente se non li prende in consegna. Tuttavia, è bene ricordare che se il compratore è obbligato a prendere in consegna i beni in un luogo diverso dalla sede d’affari del venditore il rischio passa quando la consegna deve avere luogo ed il compratore è a conoscenza del fatto che i beni sono messi a sua disposizione in detto luogo.

Se il contratto di vendita implica il trasporto dei beni mobili e il venditore non è obbligato a consegnarli in un luogo specifico, il rischio passa al compratore quando i beni sono consegnati al primo vettore per l’invio al compratore in conformità al contratto di vendita. Se il venditore invece è obbligato a consegnarli al vettore in un luogo specifico, il rischio non passa al compratore fino a che i beni non sono consegnati al vettore in detto luogo. In genere, il fatto che il venditore sia autorizzato a trattenere i documenti rappresentativi dei beni oggetto di vendita non influisce sul passaggio del rischio.

Garanzia di conformità della Merce

I principali problemi relativi alla garanzia di conformità della merce sono rappresentati dalla esigenza di determinare:

a)      quando si sia in presenza di un difetto della merce, in relazione alla forma o alla funzione cui la merce era destinata;

b)     cosa possa fare in tal caso il compratore, e per quanto tempo a partire dall’acquisto;

Ogni paese è retto da una disciplina giuridica diversa in materia di garanzia di conformità. Basti pensare che la durata della garanzia in Turchia è di sette anni, in Italia di 1 anno; inoltre, un ruolo importante è giocato dal settore merceologico, dagli usi e dalla prassi contrattuale.

Fatta questa premessa, la Convenzione stabilisce, innanzitutto, l’obbligo del venditore di consegnare beni della quantità, qualità e tipo richiesti dal contratto, disposti o imballati nel modo richiesto dal contratto. Nel caso in cui vengano forniti al compratore dei beni difettosi, come meglio definiti nell’art. 35 della Convenzione, il compratore perde il diritto di far valere i difetto di conformità dei beni se non lo denunzia con precisione al venditore specificandone la natura entro un termine ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo (il “termine ragionevole” deve essere comunque inteso come un termine relativamente breve; il problema andrà risolto caso per caso in modo diverso dai giudici dei diversi paesi).

In ogni caso il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denunzia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui i beni sono stati effettivamente consegnati al compratore, a meno che questo termine non sia in contrasto con la durata di una garanzia contrattuale, ma può ridurre il prezzo o chiedere il risarcimento dei danni.

Lo scopo della clausola di garanzia è quello di prevedere le conseguenze di una eventuale inidoneità dei beni venduti rispetto a quanto promesso nel contratto. Tali conseguenze possono consistere nella semplice riparazione del bene rivelatosi difettoso, nella sua sostituzione, nella corresponsione di una somma a titolo risarcitorio, nella individuazione di un metodo per il calcolo del danni risarcibile.

Pertanto, è interesse e consiglio utile per il venditore quello di definire una rigorosa procedura di denuncia del difetto, che escluda la possibilità di contestazioni non sufficientemente circostanziate e delimitare i diritti del compratore in caso di riscontro del difetto, prevedendo, ad esempio, l’esclusione del diritto a qualsiasi risarcimento del danno.

Cosa devono contenere delle buone condizioni generali di vendita e a cosa bisogna prestare massima attenzione – consigli pratici

  • in via preliminare, accertarsi che le condizioni generali di vendita siano state sottoscritte e accettate dalla controparte;
  • accertarsi che la conferma d’ordine del compratore sia conforme all’ordine, ossia, non alteri sostanzialmente le condizioni dell’ordine del compratore configurando così una controproposta;
  • redigere le condizioni generali di vendita in lingua comprensibile per la controparte (nel commercio internazionale, la lingua inglese);
  • evitare assolutamente di utilizzare le proprie condizioni generali di vendita elaborate per le vendite in Italia anche per le vendite internazionali (alcune clausole domestiche potrebbero essere inefficaci in quanto contrarie a norme imperative di legge del paese straniero);
  • inserire una regola per gli eventuali ritardi consentiti nelle consegne;
  • determinare il passaggio dei rischi della merce, a seconda che si sia venditore o compratore;
  • prevedere in modo chiaro e preciso il tempo, il luogo e le modalità di pagamento con una garanzia di pagamento (riserva di proprietà, lettera di credito stand-by, ecc);
  • disciplinare in modo preciso la garanzia per i difetti dei beni, clausola che varia a seconda della parte contrattuale (compratore o venditore);
  • indicare la legge (italiana, francese, tedesca, ecc.) che debba regolare il rapporto contrattuale;
  • prevedere l’indicazione di un giudice (magistratura ordinaria) o di un Tribunale Arbitrale (arbitrato ad hoc o arbitrato amministrato) per la risoluzione di controversie; anche qui dipende molto da chi si debba rappresentare, il compratore o il venditore, da valutare comunque caso per caso;
  • prevedere l’intervento di un terzo esperto o di un mediatore/conciliatore per evitare la lite tentando una conciliazione;

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Autor

Rechtsanwalt
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